L’inedita figura dei contratti di convivenza

L’inedita figura dei contratti di convivenza
21 Giugno 2016: L’inedita figura dei contratti di convivenza 21 Giugno 2016

Una delle novità più rilevanti della legge 20. Maggio 2016, n. 76 recante la “regolamentazione delle ‘unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, riguarda l’introduzione dei cd. ‘contratti di convivenza’. Con questo nuovo tipo di negozio giuridico, “i conviventi di fatto” registrati (e cioè che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza nei registri anagrafici di stato civile) “possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune” (art. 50 L. 76/2016). Quindi d’ora in avanti i conviventi di fatto se lo riterranno necessario potranno affidare ad un contratto appositamente stipulato la regolamentazione degli aspetti economici del loro rapporto. Ai sensi dell’art. 51 della ridetta legge: “il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”. Inoltre, ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmettere copia al Comune di residenza per l’iscrizione all’anagrafe. Ai sensi dell’art. 53 della L. 76/2016 il contratto di convivenza può contenere. “a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni”. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza potrà essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza, con le modalità di cui al sopracitato art. 51. Poc’anzi si è accennato al fatto che il contratto di convivenza può essere risolto in qualunque momento. Orbene, qualora il contratto di convivenza preveda il “regime della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima” e “troveranno applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del titolo VI del libro I del codice civile”. Infine, all’art. 65 della L. 76/2016 è previsto che “in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora questi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza”. Apparentemente tutto semplice e chiaro. In realtà è facile prevedere che i problemi interpretabili che si porranno in sede di attuazione non saranno pochi. In allegato il testo per esteso della citata legge 20 maggio 2016, n. 76.

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